Bruno Busacca – ANCST Roma
e p.c. – L. Grassucci - Legacoop Roma
e p.c. – G. Pasqual – Legacoop Roma
e p.c. – G. Poletti – Legacoop E.R.
e p.c. – P. Pirazzoli – Legacoop E.R.
Il Consiglio direttivo del 18/1/2001 con il presente o.d.g.
rileva le pesanti difficoltà dell’attuale contingenza sulle problematiche giuslavoristiche, determinatesi con il concentrarsi ed il sommarsi di diverse questioni irrisolte o malsortite, considerando l’importanza degli effetti in questo settore ad alta intensità d’impiego delle risorse umane.
Due questioni sono contenute all’interno del D.L. sul socio lavoratore ancora fermo al Senato: la riforma del DPR 602 e la previsione della possibilità di instaurare rapporti di lavoro autonomo per i soci di cooperativa.
Crediamo che, indipendentemente dalla sua più o meno rapida approvazione, che si continua ad auspicare, occorra implementare in fretta un’azione propositiva nelle sedi e con i referenti più utili, per individuare comunque soluzioni percorribili.
A questo fine continuiamo a sollecitare i livelli nazionali preposti dell’ANCST e di Legacoop.
Per quanto riguarda il DPR 602 bisogna concertare un confronto con le OO.SS. che cerchi di evitare scorciatoie traumatiche di superamento e predisponga il terreno utile per un’ipotesi di percorso compatibile, condiviso e concordato.
A questo fine si allega il documento specifico.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro autonomo fin dall’anno scorso abbiamo inviato la nota redatta da un coordinamento tecnico a seguito di una riunione urgentemente richiesta da diverse cooperative, in relazione ai pesantissimi provvedimenti subiti a seguito di ispezioni, che si sono poi moltiplicate.
Occorre individuare soluzioni tecniche specifiche, anche per salvaguardare il pregresso, non necessariamente quindi nell’iter legislativo del D.L. socio-lavoratore.
Ribadiamo che il problema coinvolge sempre più cooperative, con penalizzazioni davvero eclatanti e più in generale riguarda oltre 100 cooperative e più di 1.000 soci, solo in Emilia Romagna.
Occorre al contempo seguire con grande attenzione e anche preoccupazione il parallelo iter legislativo sui lavoratori atipici, che norma questo settore del mercato del lavoro e che al momento ci vede appunto in buona parte esclusi.
Rispetto all’insieme di tali questioni è in gioco la possibilità di sopravvivenza e di sviluppo in settori rilevanti e innovativi per la cooperazione.
Infatti l’esigenza d’uso di tale forma di rapporto in prospettiva si allargherà ancora, in relazione all'espandersi e al mutare dei relativi mercati, pur nella convinzione che debba essere vincolato all’oggettività tipologica più volte ribadita nella nota, che rialleghiamo.
Siamo consapevoli delle molteplici difficoltà del quadro complessivo attuale, soprattutto in presenza di un D.L. fermo concernente il merito specifico e ormai in fase di chiusura della corrente legislatura, ma crediamo non ci si possa esimere dal tentare comunque di perseguire eventuali soluzioni.
Infine, ma non di minor importanza, le cooperative sociali, di pulizia e di ristorazione hanno fortemente sollecitato la necessità di un’analisi e di un’iniziativa sulla sostanziale inapplicabilità nel settore servizi del D.L. 61/2000 sul part-time.
Si darà quindi luogo ad un gruppo di lavoro regionale fra i comparti interessati, le cui analisi vi faremo pervenire, sollecitandovi comunque fin d’ora a continuare a premere su tutti i livelli tecnici e politici utili per giungere alle indispensabili modifiche legislative.
Il Consiglio Direttivo
La necessità di una profonda revisione del DPR 602/70 s’impone in relazione alle nuove condizioni del mercato del lavoro, caratterizzate da una cultura del tutto diversa rispetto a trent’anni fa.
Sotto la spinta della globalizzazione e della competizione internazionale, si sta passando da un sistema di garanzie di buon livello sia in materia di diritti sul posto di lavoro, che di assistenza e previdenza, a una situazione di ridotta protezione del lavoro e delle prospettive complessive di vita.
La concezione del lavoro e dell’organizzazione predominanti, nonché la conseguente legislazione, hanno teso a flessibilizzare le forme dei rapporti lavorativi.
Basti pensare, in questo senso, in relazione alle normative sull’interinale e sulla collaborazione coordinata e continuativa, alle continue spinte per renderli applicabili anche a settori e a figure professionali impropri.
Parallelamente, nei settori interessati al D.P.R. 602, in particolare la movimentazione merci, le pulizie, i trasporti, permangono incertezze di prospettiva, carenze di solidità patrimoniale e di capacità d’integrazione ed innovazione.
Queste difficoltà sono acuite dall’aprirsi dei mercati, dall’entrata dei competitori internazionali, in particolare nei campi della logistica integrata e delle privatizzazioni dei servizi pubblici locali, che hanno reali possibilità di sviluppo e di creazione di valore aggiunto.
A tutto questo si aggiunge il superamento nel 2001 del regime transitorio dell’IRAP, che a consuntivo contraddirebbe il principio dell’invarianza contributiva che l’ispirava e per cui si auspica la necessaria attenzione delle Regioni, nel cui potere sta, fin dal 2000, la variazione fino a un punto in meno della relativa aliquota del 4,25%.
Gli effetti congiunti di questi fattori comportano un aggravio tale di costi, da mettere a grave rischio la sopravvivenza stessa di molte cooperative, quindi il ritorno a forme di lavoro meno tutelate, se non del tutto fuori norma, in mercati per larga parte già strutturati e caratterizzati in questi modi.
A tal proposito, invece, per quanto riguarda la movimentazione merci, si auspica l’istituzione legislativa del pubblico registro delle imprese, per dare più regolamentazione e certezza alle attuali condizioni di competizione selvaggia.
Infine, cresce sempre di più la necessità, anche in relazione delle evoluzioni dello stato sociale, di favorire e implementare, compatibilmente con le condizioni di legge, il ricorso alla previdenza integrativa, tramite i fondi pensione specificatamente istituiti, per garantire maggior copertura previdenziale ai soci-lavoratori interessati.
In considerazione di quanto sopra, si evince che:
A questo fine:
La necessità di una profonda revisione del DPR 602/70 s’impone in relazione alle nuove condizioni del mercato del lavoro, caratterizzate da una cultura del tutto diversa rispetto a trent’anni fa.
Sotto la spinta della globalizzazione e della competizione internazionale, si sta passando da un sistema di garanzie di buon livello sia in materia di diritti sul posto di lavoro, che di assistenza e previdenza, a una situazione di ridotta protezione del lavoro e delle prospettive complessive di vita.
La concezione del lavoro e dell’organizzazione predominanti, nonché la conseguente legislazione, hanno teso a flessibilizzare le forme dei rapporti lavorativi.
Basti pensare, in questo senso, in relazione alle normative sull’interinale e sulla collaborazione coordinata e continuativa, alle continue spinte per renderli applicabili anche a settori e a figure professionali impropri.
Parallelamente, nei settori interessati al D.P.R. 602, in particolare la movimentazione merci, le pulizie, i trasporti, permangono incertezze di prospettiva, carenze di solidità patrimoniale e di capacità d’integrazione ed innovazione.
Queste difficoltà sono acuite dall’aprirsi dei mercati, dall’entrata dei competitori internazionali, in particolare nei campi della logistica integrata e delle privatizzazioni dei servizi pubblici locali, che hanno reali possibilità di sviluppo e di creazione di valore aggiunto.
A tutto questo si aggiunge il superamento nel 2001 del regime transitorio dell’IRAP, che a consuntivo contraddirebbe il principio dell’invarianza contributiva che l’ispirava e per cui si auspica la necessaria attenzione delle Regioni, nel cui potere sta, fin dal 2000, la variazione fino a un punto in meno della relativa aliquota del 4,25%.
Gli effetti congiunti di questi fattori comportano un aggravio tale di costi, da mettere a grave rischio la sopravvivenza stessa di molte cooperative, quindi il ritorno a forme di lavoro meno tutelate, se non del tutto fuori norma, in mercati per larga parte già strutturati e caratterizzati in questi modi.
A tal proposito, invece, per quanto riguarda la movimentazione merci, si auspica l’istituzione legislativa del pubblico registro delle imprese, per dare più regolamentazione e certezza alle attuali condizioni di competizione selvaggia.
Infine, cresce sempre di più la necessità, anche in relazione delle evoluzioni dello stato sociale, di favorire e implementare, compatibilmente con le condizioni di legge, il ricorso alla previdenza integrativa, tramite i fondi pensione specificatamente istituiti, per garantire maggior copertura previdenziale ai soci-lavoratori interessati.
In considerazione di quanto sopra, si evince che:
A questo fine:
Profondi e molto estesi sono i mutamenti che il mondo del lavoro ha vissuto e vive, in particolare negli ultimi anni, al punto che anche la giurisprudenza ha da tempo maturato la convinzione che determinate attività lavorative possono essere svolte in. forma autonoma o subordinata, in relazione alla volontà espressa dagli attori del rapporto, alle concrete modalità di effettuazione delle prestazioni e alle oggettive compatibilità tipologiche.
Le attività autonome sono sempre più diffuse e derivano non solo dalla volontà delle imprese di ridurre i costi, ma dal diverso contesto organizzativo e funzionale delle attività economiche, che presentano esigenze e tempi sempre meno programmabili e certi, ed anche per il diverso approccio che le nuove generazioni hanno nei confronti del lavoro e dei suoi tempi e regole.
La vastità e la diffusione del fenomeno hanno convinto il legislatore a fissare regole previdenziali ed assicurative anche per quello che è stato definito "il popolo del 10%": prima con l’art. 2, ventiseiesimo comma, della legge 335/1995 e, da ultimo, con il Decreto Legislativo di riforma dell'INAIL che prevede anche per i collaboratori autonomi la assicurazione contro gli infortuni.
Inoltre, come sappiamo, un ramo del Parlamento ha approvato il disegno di legge sui lavori atipici, anch'essi rientranti nel più vasto mondo del lavoro autonomo.
Da queste rilevantissime e sostanziali novità, che vanno anche lette come segnali positivi di sviluppo e di libertà di iniziativa, rimarrebbe escluso il mondo della cooperazione di lavoro, che parte della Pubblica Amministrazione e della Magistratura vuole "congelato" e rigidamente ancorato alle disposizioni contenute nell'art. 2 del RD 1422/1924, secondo le quali il fatto che le cooperative siano considerate datori di lavoro anche nei confronti dei propri soci impiegati nei lavori dalle stesse assunti comporta l'obbligo di applicare ai soci le disposizioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori subordinati.
Non si condivide, nè nel merito né dal punto di vista giuridico, la tesi che intende attribuire carattere di immutabilità al rapporto socio/cooperativa, la cui unica forma sarebbe quella del lavoro "subordinato" ai fini previdenziali ed assicurativi, indipendentemente dalla volontà espressa dalle parti, dalle modalità di effettuazione delle prestazioni, dal tipo di rapporto voluto ed instaurato, dalle novità presenti nel mondo del lavoro in determinati settori di attività.
Per di più in qualche occasione si pretende, anche da parte degli Istituti previdenziali, di insegnare ai soci di cooperativa che cosa deve essere per loro lo scopo mutualistico (vedi, per tutte, il punto 3 della circolare INPS n. 118 del 26/5/1986), con l'unico e certo risultato di porre vincoli e freni ad una forma di imprenditorialità che da sempre dimostra la sua intrinseca capacità di contribuire a risolvere i problemi della occupazione e del lavoro nel nostro Paese.
E' concetto condiviso che lo scopo mutualistico in una cooperativa di lavoro consiste nel fornire occasioni di lavoro ai membri della organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato: questo afferma la relazione al codice civile, senza specificare né quale debba essere la tipologia di lavoro che lega il socio e
la cooperativa, né quali le conseguenze previdenziali/assicurative, ma anzi consegnando alla autonomia e responsabilità delle parti, nel rispetto delle norme di legge e delle oggettive compatibilità settoriali, la libertà di decidere con quali doveri e diritti reciprocamente impegnarsi.
Un diverso modo dì guardare e di interpretare il settore della cooperazione di lavoro comporta una fortissima penalizzazione, ingiusta ed antistorica, che il movimento cooperativo deve contrastare con fermezza, come ognì assurda ed illegittima interpretazione sulle univoche conseguenze previdenziali ed assicurative che da qualche parte vengono portate avanti.
Anche le disposizioni di legge richiamate (a cominciare proprio dal RD 1422/1924) devono essere lette ed interpretate alla luce dei tempi, in modo evolutivo, non con lo schema mentale del legislatore di ottanta anni fa, che doveva regolare il fenomeno cooperativo composto di braccianti e muratori, cui andava fornita una tutela degna e simile a quella predisposta per i lavoratori dipendenti con analoga tipologia di prestazioni lavorative.
Anche una parte significativa della Pubblica Amministrazione non si accontenta di una visione superficiale del ruolo della cooperazione e del rapporto tra socio e cooperativa di lavoro, e ritiene ìnvece che le disposizioni in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa devono ritenersi applicabili ai soci solo se il loro rapporto abbia i caratteri e le condizioni propri del lavoro subordinato, con la conseguenza che ìn caso di attività autonoma trovano applicazione le disposizioni di garanzia e di tutela previste per questa categoria di lavoratori.
Sulla stessa linea degli orientamenti e delle opinioni che a titolo esemplificativo si riportano di seguito si colloca il disegno di legge di riforma dello status dei soci di cooperativa approvato dalla Commissione lavoro del Senato, col quale viene dato riconoscimento ad uno stato di cose che è già presente e diffuso e che non solo costituisce una parte rilevante della attuale esperienza della cooperazione di lavoro, ma è destinato ad implementare ed espandersi.
Come detto poco sopra, anche la lettura di numerosi testi, che riportano le interpretazioni e le indicazioni provenienti da diversi Enti ed Istituti, ci conforta sulla giustezza della nostra tesi, che ha bisogno tuttavia di un chiarimento definitivo e di portata generale, necessario per fare cessare il contenzioso e la incertezza.
Così, a titolo di esempio, si citano:
- la circolare 689 dell' 11 febbraio 1999 dell'INAIL, ove si afferma che la riduzione sui premi per le imprese di autotrasporto compete anche per i soci di cooperativa "solo nel caso in cui, indipendentemente dalla qualifica di socio lavoratore, dovesse sussistere un effettivo rapporto di lavoro subordinato fra la società ed il socio ...";
- la circolare INPS n. 89 del 15 aprile 1999, nella quale si parla degli obblighi previdenziali delle Cooperative ex lege 381/1991, e si afferma che detto obbligo ha come "unica condizione ..che, allo stato della normativa, l'attività di lavoro dei soci sia riconducibile nell'ambito del rapporto subordinato". Inoltre, nella stessa
circolare, si richiamano i principi in forza dei quali il presidente di cooperativa è da assicurare secondo le norme comuni: "Nei confronti dei presidenti di cooperative la cui nomina comporta in maniera concreta e sostanziale la posizione di "lavoratori", sia per quanto attiene alla normale attività prestata per conto delle cooperative da essi rappresentate sia per quanto riguarda il trattamento economico e la ripartìzione degli utili che non devono differenziarsi da quello degli altri soci lavoratori subordinati …";
- identiche, nella forma e nei contenuti, sono le precedentì circolari dell'Istituto n. 627 del 21/6/1983 e 179 del 8/8/1989, sempre in tema di presidenti di cooperativa;
- sempre l'INPS, con il messaggio 10268 del 21 ottobre 1996, sospende la efficacia della circolare 130/1996, di intesa con il Ministero del lavoro, "laddove la prestazione lavorativa del socio nell'ambito dell'organismo cooperativo si presenti con il carattere dell' autonomia" (per inciso, la sospensiva è ancora in vigore);
- da ultimo citiamo la circolare dell'INPS n. 188 del 14 ottobre 1999 che, parlando di sgravio triennale, afferma al punto 2.1 : "Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello dei lavoratori dipendenti purchè iscritti nelle liste di collocamento, come disoccupati o inoccupati".
Proseguendo in questo breve excursus si possono anche ricordare, a riprova di una corretta chiave dì lettura ed interpretazione in ordine alle caratteristiche ed alle diverse tipologie di rapporti instauratili tra soci e cooperativa:
- la sentenza della Cassazione 11807/1992, nella quale la Corte afferma la norma "istitutiva dei contratti di formazione e lavoro deve essere interpretata estensivamente in tema di assunzione di giovani in società cooperative come fattore incentivante l'eliminazione del loro stato di disoccupazione ";
- l’art. 17, sesto comma, della legge 109/1994, come modificata dalla legge 415/1998, che prevede che i soci delle società di professionisti costituite in forma di cooperativa sono assimilati, agli effetti previdenziali, ai professionisti che svolgono attività in forma associata, ai sensi della legge 1815/1939;
Infine, e sempre a titolo di ulteriore riprova, si può ricordare che il Ministero del lavoro con la circolare 71/1999 del 30 settembre 1999 ha definitivamente sciolto ogni riserva in ordine alla iscrivibilità dei soci delle cooperative di lavoro nelle liste del collocamento fra i lavoratori autonomi in quanto, come già detto nella precedente nota n. 4563 del 13/9/1996, gli stessi non possono essere considerati lavoratori subordinati.
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E' necessario ottenere il riconoscimento del principio secondo cui la attività del socio di cooperativa si può sviluppare in modo autonomo o subordinato nei settori e per le
attività oggettivamente compatibili; che ad ogni tipologia di rapporto si applicano le relative disposizioni in materia previdenziale e fiscale: crediamo che questo riconoscimento debba essere sollecitato con forza presso gli Organi competenti, nelle forme e nei modi che più possono rispondere allo scopo prefissato.
In caso contrario è' a rischio una fetta significativa della realtà cooperativa e là? reale possibilità di partecipare a pieno titolo, sviluppando tutte le sue potenzialità, al processo di sviluppo nel nostro Paese.
La esigenza di anticipare i tempi, resa necessaria dalle situazioni di difficoltà in essere e dalla potenziale entità delle contestazioni cui siamo esposti, va letta ed interpretata come uno stralcio/anticipazione dei principi e delle regole contenute nel disegno di legge sul socio.
Inoltre un intervento in tempi brevi serve anche a chiarire, interpretando il già vigente quadro normativo, che sono legittime anche le attuali e presenti situazioni di soci autonomi (si salva così il presente ed il passato di cui il disegno di legge sul socio non si preoccupa, ma che però di fatto condanna - trattandosi di norme da valere per il futuro - ad un contenzioso perdente, attesa la natura interpretativa "per il futuro" del citato disegno di legge).
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Bologna, 2/5/2002
Prot. n. 54/MB/mb
Ai Senatori dell’Emilia Romagna
Oggetto: Iniziativa contro proposte di modifica alla legge 327/00, "Salvi" sugli appalti.
Egregio Senatore,
in commissione Lavoro del Senato, nella discussione sulle deleghe al Governo per il lavoro, è stato approvato un emendamento, proposto dai senatori Morra e Fabbri, che toglie al Ministero del Lavoro l’obbligo di emanare tabelle relative al costo del Lavoro in attuazione dei contratti e delle norme contributive e fiscali nonché delle norme sulla sicurezza.
L’emendamento presenta particolare rilevanza perché non si limita a modificare un aspetto formale, le tabelle appunto, che già da sole rappresentano un importante strumento di controllo per le amministrazioni pubbliche e per le imprese, ma stabilisce un generico riferimento alle organizzazioni stipulanti il Contratto. Modifica il riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali, infatti richiama genericamente " contratti collettivi stipulati da associazioni comparativamente rappresentative", un termine tanto indefinito renderebbe applicabili tutti i contratti stipulati da qualsiasi organizzazione e dunque l’opposto dell’"erga omnes" richiesto dalle organizzazioni datoriali in sede di stipula del contratto.
Le associazioni firmatarie hanno inviato al Ministero del Lavoro una lettera che chiede la soppressione dell’emendamento, di cui allego copia: chiedo di riflettere sulle relative gravi conseguenze, magari sviluppando le più opportune iniziative per ottenere questo risultato.
RingraziandoLa comunque, colgo l’occasione per porgerLe i più distinti saluti.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Massimo Baviera
FISE-ANIP LEGA COOPERATIVE-ANCST CONFAPI-UNIONSERVIZI
CONFCOOPERATIVE-FEDERLAVORO AGCI-ANCOSEL
Prot. n. p37521 dM/MI Roma, 24 aprile 2002
Gent.ma dott.ssa Angela Pria
Capo Gabinetto
Oggetto: Disegno di legge delega AS848 - Emendamento all'articolo 1, comma 2, lettera h) - Legge n. 327/2000.
Abbiamo appreso con vivo sconcerto la notizia dell’approvazione da parte della XI° Commissione Lavoro del Senato della Repubblica di un emendamento al disegno di legge delega n. 848, concernente la riforma del mercato del lavoro e dell’occupazione, con il quale, al di là della natura di norma di principio e dell’ambiguità della dizione utilizzata, di fatto si abroga la legge n. 327/2000 in materia di appalti pubblici nel settore dei beni e servizi.
Le scriventi, firmatarie del c.c.n.l. per imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, hanno fortemente perseguito presso codesto Ministero una regolamentazione degli appalti nel settore che assicurasse il rispetto dei livelli retributivi negoziali oltre a garantire l’applicazione delle norme in materia contributiva e fiscale, allo scopo di controllare e ridurre il fenomeno della concorrenza al massimo ribasso da parte di soggetti che, sotto forma di pseudo-società privata o pseudo-cooperativa, tuttora arrecano un grave nocumento, oltre che alle imprese regolari, ai diritti dei lavoratori, agli Enti di previdenza ed assistenza ed al fisco sotto forma di mancate entrate e alle stesse PP.AA. interessate per la scarsa qualità del servizio.
Tale materia, d’altronde, era stata già in passato affrontata dal Decreto legislativo n. 157/95 e dal D.P.C.M. n. 117/99 che sulla questione dell’offerta al massimo ribasso aveva introdotto disposizioni in linea con quanto suggerito dalle rappresentanze di categoria.
La legge n. 327/2000, con la pubblicazione delle tabelle nazionali e provinciali attinenti ai costi minimi in relazione ai diversi settori, tra cui quello dei servizi di pulimento e multiservizi, ha certamente contribuito alla soluzione della problematica sopra illustrata; di ciò va dato atto anche grazie alla attenzione dimostrata dagli uffici competenti del Ministero.
Un'eventuale abrogazione della normativa in esame ovvero la riduzione dei compiti da essa attribuiti al Ministero del Lavoro nella successiva sede di attuazione, anche laddove, come nell’emendamento approvato, ricorra una norma di generica salvaguardia degli effetti della contrattazione di categoria, comporterebbe il grave rischio di riaprire il mercato degli appalti alle imprese irregolari con le problematiche conseguenze sopra evidenziate.
Queste organizzazioni chiedono pertanto che codesto Dicastero si faccia carico della presentazione di apposito emendamento soppressivo della disposizione approvata, opportunamente entro l’apertura della discussione in aula del precitato disegno di legge.
Restando a disposizione per ulteriori approfondimenti cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.
FISE-ANIP LEGA COOPERATIVE-ANCST CONFAPI-UNIONSERVIZI
CONFCOOPERATIVE-FEDERLAVORO AGCI-ANCOSEL
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Bologna, 8/5/2002
Prot. n. 59/MB/mb
Ai Presidenti delle cooperative delle
commissioni di comparto
e p.c. – Ai Responsabili territoriali di comparto
e p.c. – B. Busacca – Presidente ANCST Roma
e p.c. – G. Poletti – Presidente Legacoop Bologna
LL.SS.
OGGETTO: iniziativa contro proposte di modifica alla Legge 327/00 "Salvi" sugli appalti
Caro Presidente,
allego la lettera ai Senatori dell’ Emilia Romagna, quale primo atto compiuto in relazione all’oggetto della mia.
Bisogna però far sentire con forza un’estesa protesta, perciò ti chiedo di mandare un telegramma, come da bozza, al Presidente del Senato, Prof. Marcello Pera – Senato della Repubblica – Palazzo Madama 00187 Roma.
Sicuro che agirai a stretto giro, come la gravità e l’urgenza della questione capisci bene richiedono, ti saluto fraternamente.
Massimo Baviera
BOZZA TELEGRAMMA
"Chiediamo soppressione emendamento 1.1 (Morra - Fabbri) al disegno di legge n. 848, che penalizza tutte le imprese regolari negli appalti di servizi e contraddice la volontà governativa di far emergere il lavoro nero"
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